Bolla di Clemente VII del 28 luglio 1389.
Avignone, 28 luglio 1389
Clemens, episcopus, servus servorum dei, dilecto filio nobili viro Gaufrido, domino loci de Lireio, Trecensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem.
Tue devotionis sinceritas, quam erga deum et nos ac Romanam ecclesiam gerere nosceris, promeretur ut petitionibus tuis, illis presertim que divini nominis honorem et gloriam respicere dinoscuntur, favorabiliter annuamus.
Exhibita siquidem tue petitionis series continebat, quod nuper dilecto filio nostro Petro, tituli sancte Susanne presbytero cardinali, pro parte tua exposito, quod olim genitor tuus, zelo devotionis accensus, quandam figuram sive representationem sudarii domini nostri Iesu Christi, liberaliter sibi oblatam, in ecclesia beate Marie de Lireyo, Trecensis diocesis, cuius ipse fundator extitit, venerabiliter collocari fecerat; et quod demum, domino permettente, partes illas guerris et mortalitatum pestibus graviter concuti, figura sive representatio huiusmodi, etiam ad mandatum ordinarii loci et ex aliis certis causis, de dicta ecclesia beate Marie ad alium tutiorem locum translata et decenter usque tunc recondita extiterat et venerabiliter custodita; et quod tu ad ecclesie predicte decorem, devotionem populi et cultus divini augmentum cupiebas prefatam figuram seu representationem in ecclesia predicta reponi, idem cardinalis, quem tunc ad carissimum in Christo filium nostrum Carolum, regem Francorum illustrem, pro certis nostris et predicte Romane ecclesie negotiis destinaveramus, quique faciendo, gerendo, exercendo, huiusmodi negotiorum prosecutione durante in civitatibus et diocesibus ac provinciis, per quas eundo et redeundo transire et in quibus moram trahere ipsum contingeret, omnia et singula, que Romane ecclesie cardinalis, legationis fungens officio, infra sue legationis terminos facere, gerere et exercere potest, a nobis facultatem habebat.
Quique per Senonensem provinciam, de qua dicta diocesis Trecensis existit, transitum fecerat, tibi, huiusmodi negotiorum prosecutione durante, ut figuram seu representationem predictam in prefata ecclesia sancte Marie congruo, honorabili et decenti loco poni et collocari facere posses, diocesani vel alterius cuiuscunque non petita vel obtenta licentia, per litteras suas indulsit; quodque dicta figura seu representatio huiusmodi indulti vigore in dicta ecclesia beate Marie reposita fuit decenter; et quod postmodum venerabilis frater noster Petrus, episcopus, ex huiusmodi indulto commotus, in sua synodo ultima celebrata, rectoribus parrochialium ecclesiarum ac illis quos proponere contigerit verbum dei, ne de sudario Iesu Christi, figura seu representatione ipsius in suis ecclesiis aut sermonibus, sive in bono sive in malo, aliquam mentionem facerent; ac demum dilecto filio decano ecclesie beate Marie predicte ne, sub excommunicationis pena, dictam figuram seu representationem alicui ostenderet inhibuit.
A qua quidem inhibitione eidem decano facta, pro parte dicti decani fuit ad sedem apostolicam appellatum.
Et quia dicta figura sive representatio, post appellationem huiusmodi, populo publice exhibita extitit et ostensa, nos igitur, tuis in hac parte supplicationibus inclinati, indultum prefatum ratum et gratum habentes, illud, prout superius enarratur, ex certa scientia, auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Et nichilominus eidem decano et dilectis filiis capitulo dicte ecclesie beate Marie, presentium tenore, concedimus quod, inhibitione huiusmodi non obstante, figuram seu representationem eandem populo publice ostendere et ostendi facere valeant, quotiens fuerit opportunum. Eidem episcopo super inhibitione predicta perpetuum silentium imponentes.
Nulli ergo hominum liceat etc.
Datum Avinione, V Kalendas augusti, anno undecimo.
Expeditum IIII Nonas augusti anno XI.
Traditum III Nonas augusti, anno XI.
[Archivio Vaticano, Archivio Avignonese, reg.258, c.468v. Edito in FOSSATI. La Santa Sindone, Nuova luce su antichi documenti, Borla, Torino 1961, pp.196-198]
Traduzione:
Clemente, vescovo, servo dei servi di dio, augura salute e impartisce la benedizione apostolica al diletto figlio e uomo nobile Goffredo, signore del luogo di Lirey, nella diocesi di Troyes.
La sincerità della tua devozione, che sappiamo tu eserciti verso dio e noi e la chiesa romana, merita che alle tue richieste, specialmente a quelle che si vedono tendere all’onore e alla gloria del nome di dio, noi acconsentiamo positivamente.
Nella tua petizione si racconta che poco tempo fa era stato esposto da parte tua al nostro diletto figlio Pietro, presbitero cardinale del titolo di Santa Susanna, che il tuo defunto genitore, acceso dallo zelo della devozione, aveva fatto collocare devotamente nella chiesa di Santa Maria di Lirey, che egli aveva fondato, una certa raffigurazione ovvero rappresentatione del sudario di nostro signore Gesù Cristo, che gli era stata generosamente donata. Proprio in quel momento quella regione era stata colpita, col permesso divino, da guerre e pestilenze e quella raffigurazione ovvero rappresentazione, anche per un ordine dell’ordinario del luogo [il vescovo] e per altri motivi, era stata trasferita dalla detta chiesa di Santa Maria a un luogo più sicuro e veniva devotamente custodita.
E siccome tu, per il decoro della detta chiesa, per la devozione del popolo e per l’incremento del culto divino, desideravi che la predetta raffigurazione ovvero rappresentazione fosse ricollocata nella predetta chiesa, il detto cardinale, nel corso dell’espletamento dei suoi compiti, per mezzo di una sua lettera, ti concesse il permesso di far riporre e collocare la predetta raffigurazione ovvero rappresentazione nella detta chiesa di Santa Maria, in un luogo adatto e dignitoso.
Il quale cardinale allora era stato inviato al nostro carissimo figlio in Cristo Carlo, illustre re dei Franchi, per alcune faccende nostre e della chiesa romana; ed egli aveva avuto da noi la facoltà di gestire e risolvere tutti i singoli problemi che può affrontare un cardinale della chiesa romana, nell’esercizio della funzione di legato, nel confino della sua legazione, nel periodo durante il quale svolgeva gli incarichi affidatigli, nelle città diocesi e provincie che si trovasse ad attraversare, sia andando sia ritornando, e in quelle in cui gli capitasse di fermarsi.
Egli, durante lo svolgimento del suo incarico, è passato anche dalla provincia di Sens, di cui la diocesi di Troyes fa parte, e con una lettera ti ha concesso il permesso di far collocare la predetta raffigurazione ovvero rappresentazione nella detta chiesa di Santa Maria, in un luogo onorevole e dignitoso, anche senza chiedere e ottenere il permesso del vescovo diocesano o di chiunque altro.
In virtù di questo permesso, la detta raffigurazione ovvero rappresentazione è stata riposta in modo degno nella detta chiesa di Santa Maria.
Poi, il venerabile nostro fratello Pietro, vescovo di Troyes, spinto dalla concessione di questo permesso, nell’ultimo sinodo svoltosi da poco, proibì, ai rettori delle chiese parrocchiali e a coloro che devono predicare la parola di dio, di far alcuna menzione nelle chiese del sudario di Gesù Cristo e della raffigurazione ovvero rappresentazione di questo, sia per dirne bene sia per dirne male; e infine proibì al diletto figlio il decano della detta chiesa di Santa Maria, sotto pena di scomunica, di mostrare a chicchessia la detta raffigurazione ovvero rappresentazione.
Ma da parte del decano, contro questa proibizione, è stato fatto appello alla sede apostolica. Siccome dopo l’intereposizione dell’appello la detta raffigurazione ovvero rappresentazione è stata pubblicamente esibita e mostrata al popolo, noi, a tal riguardo ben disposti verso la tua supplica, consideriamo ben accetto e confermato il predetto permesso, come si è raccontato sopra, e con piena consapevolezza lo confermiamo per mezzo dell’autorità apostolica e corroboriamo col patrocinio del presente scritto.
Inoltre per mezzo della presente lettera, concediamo al decano e ai diletti figli del capitolo della predetta chiesa di Santa Maria di poter esporre e fare esporre pubblicamente al popolo quella raffigurazione ovvero rappresentazione, tante volte quanto sarà conveniente, nonostante la detta proibizione.
Al vescovo, riguardo alla detta inibizione, imponiamo il silenzio perpetuo.
A nessun uomo sia lecito etc.
Data ad Avignone il 28 luglio, nell’undicesimo anno.
Terminata il 2 agosto, nell’undicesimo anno.
Spedita il 3 agosto, nell’undicesimo anno.
Avignone, 28 luglio 1389
Clemens, episcopus, servus servorum dei, dilecto filio nobili viro Gaufrido, domino loci de Lireio, Trecensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem.
Tue devotionis sinceritas, quam erga deum et nos ac Romanam ecclesiam gerere nosceris, promeretur ut petitionibus tuis, illis presertim que divini nominis honorem et gloriam respicere dinoscuntur, favorabiliter annuamus.
Exhibita siquidem tue petitionis series continebat, quod nuper dilecto filio nostro Petro, tituli sancte Susanne presbytero cardinali, pro parte tua exposito, quod olim genitor tuus, zelo devotionis accensus, quandam figuram sive representationem sudarii domini nostri Iesu Christi, liberaliter sibi oblatam, in ecclesia beate Marie de Lireyo, Trecensis diocesis, cuius ipse fundator extitit, venerabiliter collocari fecerat; et quod demum, domino permettente, partes illas guerris et mortalitatum pestibus graviter concuti, figura sive representatio huiusmodi, etiam ad mandatum ordinarii loci et ex aliis certis causis, de dicta ecclesia beate Marie ad alium tutiorem locum translata et decenter usque tunc recondita extiterat et venerabiliter custodita; et quod tu ad ecclesie predicte decorem, devotionem populi et cultus divini augmentum cupiebas prefatam figuram seu representationem in ecclesia predicta reponi, idem cardinalis, quem tunc ad carissimum in Christo filium nostrum Carolum, regem Francorum illustrem, pro certis nostris et predicte Romane ecclesie negotiis destinaveramus, quique faciendo, gerendo, exercendo, huiusmodi negotiorum prosecutione durante in civitatibus et diocesibus ac provinciis, per quas eundo et redeundo transire et in quibus moram trahere ipsum contingeret, omnia et singula, que Romane ecclesie cardinalis, legationis fungens officio, infra sue legationis terminos facere, gerere et exercere potest, a nobis facultatem habebat.
Quique per Senonensem provinciam, de qua dicta diocesis Trecensis existit, transitum fecerat, tibi, huiusmodi negotiorum prosecutione durante, ut figuram seu representationem predictam in prefata ecclesia sancte Marie congruo, honorabili et decenti loco poni et collocari facere posses, diocesani vel alterius cuiuscunque non petita vel obtenta licentia, per litteras suas indulsit; quodque dicta figura seu representatio huiusmodi indulti vigore in dicta ecclesia beate Marie reposita fuit decenter; et quod postmodum venerabilis frater noster Petrus, episcopus, ex huiusmodi indulto commotus, in sua synodo ultima celebrata, rectoribus parrochialium ecclesiarum ac illis quos proponere contigerit verbum dei, ne de sudario Iesu Christi, figura seu representatione ipsius in suis ecclesiis aut sermonibus, sive in bono sive in malo, aliquam mentionem facerent; ac demum dilecto filio decano ecclesie beate Marie predicte ne, sub excommunicationis pena, dictam figuram seu representationem alicui ostenderet inhibuit.
A qua quidem inhibitione eidem decano facta, pro parte dicti decani fuit ad sedem apostolicam appellatum.
Et quia dicta figura sive representatio, post appellationem huiusmodi, populo publice exhibita extitit et ostensa, nos igitur, tuis in hac parte supplicationibus inclinati, indultum prefatum ratum et gratum habentes, illud, prout superius enarratur, ex certa scientia, auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Et nichilominus eidem decano et dilectis filiis capitulo dicte ecclesie beate Marie, presentium tenore, concedimus quod, inhibitione huiusmodi non obstante, figuram seu representationem eandem populo publice ostendere et ostendi facere valeant, quotiens fuerit opportunum. Eidem episcopo super inhibitione predicta perpetuum silentium imponentes.
Nulli ergo hominum liceat etc.
Datum Avinione, V Kalendas augusti, anno undecimo.
Expeditum IIII Nonas augusti anno XI.
Traditum III Nonas augusti, anno XI.
[Archivio Vaticano, Archivio Avignonese, reg.258, c.468v. Edito in FOSSATI. La Santa Sindone, Nuova luce su antichi documenti, Borla, Torino 1961, pp.196-198]
Traduzione:
Clemente, vescovo, servo dei servi di dio, augura salute e impartisce la benedizione apostolica al diletto figlio e uomo nobile Goffredo, signore del luogo di Lirey, nella diocesi di Troyes.
La sincerità della tua devozione, che sappiamo tu eserciti verso dio e noi e la chiesa romana, merita che alle tue richieste, specialmente a quelle che si vedono tendere all’onore e alla gloria del nome di dio, noi acconsentiamo positivamente.
Nella tua petizione si racconta che poco tempo fa era stato esposto da parte tua al nostro diletto figlio Pietro, presbitero cardinale del titolo di Santa Susanna, che il tuo defunto genitore, acceso dallo zelo della devozione, aveva fatto collocare devotamente nella chiesa di Santa Maria di Lirey, che egli aveva fondato, una certa raffigurazione ovvero rappresentatione del sudario di nostro signore Gesù Cristo, che gli era stata generosamente donata. Proprio in quel momento quella regione era stata colpita, col permesso divino, da guerre e pestilenze e quella raffigurazione ovvero rappresentazione, anche per un ordine dell’ordinario del luogo [il vescovo] e per altri motivi, era stata trasferita dalla detta chiesa di Santa Maria a un luogo più sicuro e veniva devotamente custodita.
E siccome tu, per il decoro della detta chiesa, per la devozione del popolo e per l’incremento del culto divino, desideravi che la predetta raffigurazione ovvero rappresentazione fosse ricollocata nella predetta chiesa, il detto cardinale, nel corso dell’espletamento dei suoi compiti, per mezzo di una sua lettera, ti concesse il permesso di far riporre e collocare la predetta raffigurazione ovvero rappresentazione nella detta chiesa di Santa Maria, in un luogo adatto e dignitoso.
Il quale cardinale allora era stato inviato al nostro carissimo figlio in Cristo Carlo, illustre re dei Franchi, per alcune faccende nostre e della chiesa romana; ed egli aveva avuto da noi la facoltà di gestire e risolvere tutti i singoli problemi che può affrontare un cardinale della chiesa romana, nell’esercizio della funzione di legato, nel confino della sua legazione, nel periodo durante il quale svolgeva gli incarichi affidatigli, nelle città diocesi e provincie che si trovasse ad attraversare, sia andando sia ritornando, e in quelle in cui gli capitasse di fermarsi.
Egli, durante lo svolgimento del suo incarico, è passato anche dalla provincia di Sens, di cui la diocesi di Troyes fa parte, e con una lettera ti ha concesso il permesso di far collocare la predetta raffigurazione ovvero rappresentazione nella detta chiesa di Santa Maria, in un luogo onorevole e dignitoso, anche senza chiedere e ottenere il permesso del vescovo diocesano o di chiunque altro.
In virtù di questo permesso, la detta raffigurazione ovvero rappresentazione è stata riposta in modo degno nella detta chiesa di Santa Maria.
Poi, il venerabile nostro fratello Pietro, vescovo di Troyes, spinto dalla concessione di questo permesso, nell’ultimo sinodo svoltosi da poco, proibì, ai rettori delle chiese parrocchiali e a coloro che devono predicare la parola di dio, di far alcuna menzione nelle chiese del sudario di Gesù Cristo e della raffigurazione ovvero rappresentazione di questo, sia per dirne bene sia per dirne male; e infine proibì al diletto figlio il decano della detta chiesa di Santa Maria, sotto pena di scomunica, di mostrare a chicchessia la detta raffigurazione ovvero rappresentazione.
Ma da parte del decano, contro questa proibizione, è stato fatto appello alla sede apostolica. Siccome dopo l’intereposizione dell’appello la detta raffigurazione ovvero rappresentazione è stata pubblicamente esibita e mostrata al popolo, noi, a tal riguardo ben disposti verso la tua supplica, consideriamo ben accetto e confermato il predetto permesso, come si è raccontato sopra, e con piena consapevolezza lo confermiamo per mezzo dell’autorità apostolica e corroboriamo col patrocinio del presente scritto.
Inoltre per mezzo della presente lettera, concediamo al decano e ai diletti figli del capitolo della predetta chiesa di Santa Maria di poter esporre e fare esporre pubblicamente al popolo quella raffigurazione ovvero rappresentazione, tante volte quanto sarà conveniente, nonostante la detta proibizione.
Al vescovo, riguardo alla detta inibizione, imponiamo il silenzio perpetuo.
A nessun uomo sia lecito etc.
Data ad Avignone il 28 luglio, nell’undicesimo anno.
Terminata il 2 agosto, nell’undicesimo anno.
Spedita il 3 agosto, nell’undicesimo anno.